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STATUTO
DEL
VELO CLUB LUGANO
Art. 1 Denominazione e
colori
Sotto la denominazione Velo
Club Lugano è stata costituita il 30 ottobre 1936
un’associazione ai sensi degli art. 60 e segg. CCS.
I colori dell’associazione
sono il bianco e il verde.
Art. 2 Sede
L’associazione ha sede a
Lugano
Art. 3 Scopo
L’associazione è apolitica,
aconfessionale, non ha scopo di lucro ed è affiliata alla
Federale Ciclistica Svizzera (FCS).
L’associazione si propone in
particolare:
a)
il reclutamento, la
preparazione e l’avviamento dei giovani allo sport della
bicicletta;
b)
l’attività nel campo
ciclistico e più precisamente l’organizzazione di corse
ciclistiche e la partecipazione alle stesse.
Art. 4 Mezzi
Il patrimonio
dell’associazione è costituito dalle contribuzioni dei
soci, da donazioni, da sponsorizzazioni, da contributi
volontari e da eventuali altri finanziamenti.
Entro il 31 dicembre di ogni
anno il Consiglio Direttivo redige un bilancio sullo stato
patrimoniale dell’associazione, che deve essere approvato
dall’assemblea dei soci.
Art 5. Assemblea sociale
L’assemblea sociale è
l’organo superiore dell’associazione.
Essa è convocata dalla
direzione ogni qualvolta si renda necessario e comunque
almeno una volta all’anno e qualora un numero pari al
quinto dei soci lo richieda.
La convocazione deve essere
fatta a ciascun socio a mezzo bollettino sociale o
mediante comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data
stabilita per l’adunanza.
L’assemblea sociale decide
tutti gli oggetti non riservati ad altri organi
dell’associazione ed in particolare:
·
decide circa l’ammissione o l’esclusione dei soci;
· nomina il Presidente, elegge il comitato direttivo, la
commissione tecnica ed i revisori;
·
delibera circa l’approvazione dei rapporti di gestione e
il bilancio consultivo annuale;
·
fissa la tassa sociale;
·
nomina i soci onorari;
·
esercita la sorveglianza sulla gestione degli organi
dell’associazione e li può revocare;
·
delibera circa la revisione totale o parziale degli
statuti.
Art 6. Risoluzioni sociali
Le risoluzioni sociali sono
prese dall’assemblea sociale a maggioranza dei soci
presenti.
Ogni socio ha diritto di
voto.
Possono essere prese
risoluzioni anche su oggetti non debitamente preannunciati
qualora siano presenti tutti i soci.
Art. 7 Soci
L’associazione è formata di:
a) soci attivi.
Sono soci
attivi i corridori in attività, tesserati per il Velo Club
Lugano.
Essi sono
tenuti a pagare la tassa di socio attivo.
b) soci onorari.
Sono
considerati tali coloro i quali avranno reso particolari
servigi all’associazione o allo sport della bicicletta in
generale e che, su proposta della direzione, saranno
nominati tali dall’assemblea dell’associazione.
I soci
onorari sono svincolati dal pagamento della tassa sociale
annua.
c) soci
sostenitori.
Sono
considerati soci sostenitori coloro che annualmente
versano un contributo al Velo Club Lugano superiore alla
tassa annua fissata dall’assemblea.
d) soci
contribuenti.
Sono considerati soci contribuenti coloro che pagano la
tassa annua
fissata dall’assemblea.
Si acquista la qualità di
socio con il versamento della tassa sociale.
Per i minorenni è necessario
il consenso scritto di chi esercita la podestà parentale.
La tassa sociale deve essere
versata entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 8 Ammissione di nuovi
soci
L’ammissione di nuovi soci
può avvenire in ogni tempo.
Le persone che intendono far
parte dell’associazione devono farne domanda al Comitato
direttivo che deciderà sull’ammissione. Il requisito per
essere soci è il versamento della tassa sociale annuale.
Art. 9 Esclusione
L’assemblea dei soci può
deliberare circa l’esclusione di un socio quando si renda
moroso del pagamento del contributo associativo.
Il Comitato direttivo può
decidere l’esclusione di un socio che abbia leso l’onore,
la reputazione o gli interessi dell’associazione.
I soci esclusi non hanno
diritto sul patrimonio sociale.
Art. 10 Dimissioni
Ciascun socio può rassegnare
le sue dimissioni.
Le dimissioni devono
pervenire per iscritto al Consiglio direttivo.
Art. 11 Comitato direttivo
I membri del Comitato
direttivo sono eletti dall’assemblea sociale, entrano in
carica subito dopo la nomina e restano in carica per la
durata di un anno.
I membri del Comitato
direttivo sono rieleggibili.
Il Comitato direttivo è
composto di cinque o più membri e nomina al suo interno il
Vice presidente, il segretario, il cassiere, ed il capo
della commissione sportiva.
La nomina del Presidente
della società, che avrà la rappresentanza
dell’associazione, spetta all’assemblea sociale.
Il Comitato direttivo ha il
diritto e il dovere di curare gli interessi
dell’associazione.
Alfine di perseguire lo
scopo dell’associazione il Comitato direttivo avrà la
possibilità di scegliere i sui membri, o anche al di fuori
di essi, i tecnici che formeranno, sotto la guida del capo
della commissione sportiva, il settore tecnico.
Il Comitato direttivo redige
il bilancio consuntivo sullo stato patrimoniale
dell’associazione.
Esso si riunisce su
convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga
necessario o quando lo richieda la maggioranza dei
consiglieri.
Le deliberazioni del
Comitato direttivo sono prese con il voto favorevole della
maggioranza dei membri; in caso di parità prevale il voto
del Presidente.
Art. 12 Revisori
L’assemblea sociale nomina i
revisori e due supplenti a cui incombono le mansioni di
legge.
Art. 13 Rappresentanza
Di fronte ai terzi gli
impegni finanziari dell’associazione sono vincolati dalla
firma collettiva di due fra i seguenti membri del Comitato
direttivo:
·
Presidente, Vice-presidente, cassiere.
Art. 14 Scioglimento
L’associazione può essere
sciolta per deliberazione dell’assemblea, qualora vi sia
il consenso dei due terzi dei soci presenti ad un'
assemblea espressamente convocata.
Art. 15 Liquidazione
In caso di liquidazione
della società, i suoi beni saranno devoluti ad un’altra
società avente lo stesso scopo o scopo analogo.
Art. 16 Responsabilità e
patrimonio sociale.
L’associazione risponde dei
suoi impegni unicamente con il patrimonio, esclusa ogni
responsabilità personale dei soci e dei membri del
Comitato, i quali non hanno diritto alcuno sul patrimonio
sociale in caso di scioglimento dell’associazione.
Art. 17 Doveri
I soci sono tenuti ad
attenersi alle norme statutarie e ad eseguire le
disposizioni del Comitato.
In particolare i corridori
devono seguire le direttive della commissione tecnica e
del direttore sportivo e devono partecipare a tutte le
gare organizzate dal Velo Club Lugano e a quelle indicate
dal direttore sportivo o dalla commissione tecnica.
I corridori devono inoltre
comportarsi correttamente nei confronti degli altri
concorrenti, della giuria e del pubblico.
La violazione di queste
regole autorizza il Comitato di direzione, su indicazione
del direttore sportivo, ad applicare le sanzioni più
adeguate al caso specifico.
Art. 18 Modifiche dello
statuto
Per la modifica dello
statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei
presenti.
Il
presente statuto, letto ed approvato dall’assemblea
generale del 30 gennaio 1998, entra in vigore a partire
dal 31 gennaio 1998
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